Iniziative in-formative: Covid-19, la sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro extra-sanitari

Il servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) Carbonia- Sanluri allo scopo di ottimizzare l’attività di informazione sulla sorveglianza sanitaria in attuazione dell’attività P-7.2.1.4 e in considerazione delle recenti novità legislative introdotte a seguito del contesto sanitario venutosi a creare con l’emergenza dell’infezione da Sars- CoV-2 intende, con la presente sintesi, illustrare a tutte le figure coinvolte nella prevenzione aziendale (medici competenti,datori di lavoro, RSPP, RLS, lavoratori ecc.) i punti chiave della sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro extra-sanitari.

Il ruolo del medico competente negli ambienti di lavoro extra-sanitari

Riferimenti normativi

Il Ministero della Salute, con la circolare del 29 aprile 2020, in vista del riavvio dell’attività lavorativa nella fase di pandemia contrassegnata dalla convivenza con il Coronavirus è intervenuto in merito al ruolo che dovrà essere svolto dal medico competente nell’azione di supporto al datore di lavoro per la gestione del rischio nelle aziende fornendo indicazioni preziose sulle attività da svolgere per la sorveglianza sanitaria.
La suddetta circolare ha come riferimento il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali come integrato e modificato il 24 aprile 2020 oltre che nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” emanato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.
Il documento evidenzia come il medico competente sia chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione del rischio, che riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Con riferimento al lavoro a distanza, invece, viene espressa l’opportunità che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche per contribuire a evitare l’isolamento sociale e a tutela del benessere psico-fisico.

Il ruolo del Medico Competente

La figura del medico competente risulta di notevole importanza per la corretta valutazione del rischio da nuovo coronavirus nei vari luoghi di lavoro, in collaborazione con datore di lavoro, RSPP e RSL e di idonee procedure, misure protettive e DPI da porre in atto nello specifico settore produttivo e ambiente lavorativo.
Negli ambienti extra-sanitari, a cui si fa riferimento, il medico competente provvede, in collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP, ad integrare, come già accennato , il documento di valutazione dei rischi con la procedura inerente tutte le misure igienico-sanitarie da mettere in atto a livello aziendale per prevenire la possibilità di contagio dal nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro e la diffusione dell’epidemia.

La Sorveglianza Sanitaria

Nel contesto della pandemia da SARS-CoV-2, vengono declinate due possibilità di sorveglianza sanitaria :
- “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, introdotta per la durata del periodo emergenziale. Infatti In seguito .all’approvazione dell’art. 83 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, vanno inclusi nell’ambito della sorveglianza sanitaria “eccezionale” tutti i lavoratori di tutte le imprese, cioè anche i dipendenti attualmente non soggetti alla sorveglianza sanitaria secondo il D.Lgs. 81/2008.
- “Sorveglianza sanitaria attiva” – a livello del territorio - da attuare per evitare il contagio e individuare tempestivamente i nuovi casi ed evitare la possibilità di creazione di nuovi “cluster” di propagazione del SARS-CoV-2. Parte fondamentale di tale sistema sarà costituito dalla vigilanza nei luoghi di lavoro.

Pertanto è opportuno predisporre una nota informativa che le aziende possono trasmettere a tutti i dipendenti, con i mezzi più idonei, indicante che il medico compente valuterà situazioni sanitarie meritevoli di approfondimento per una maggiore tutela ai fini della prevenzione del COVID 19.

Nel protocollo condiviso viene richiamato che “alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età”. Viene inoltre indicato che: “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy".

I lavoratori potranno così inviare al medico competente la certificazione sanitaria attestante il presunto stato di “fragilità” che sarà esaminata ai fini di un primo giudizio, eventualmente, se necessario, da supportare con altre analisi o visite specialistiche, qualora il medico competente, a valle della valutazione documentale effettuata, ritenga necessario che lo stato di suscettibilità del lavoratore debba essere valutato anche attraverso l’esecuzione di “visita su richiesta” ex lett. c) comma 1 dell’art. 41 del DL 81/08 come peraltro previsto dalla circolare ministeriale più volte citata.

Le visite mediche dovranno essere effettuate nell’infermeria aziendale o in altri ambienti idonei per spazio, ventilati e con il rispetto del distanziamento interpersonale, usando mascherine e altri dispositivi di protezione individuale.

Dovranno essere privilegiate le visite con carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

a. la visita medica preventiva, anche in fase pre-assuntiva;

b. la visita medica su richiesta del lavoratore.

La circolare ministeriale stabilisce che lo stato di suscettibilità del lavoratore potrà essere valutato anche attraverso l’esecuzione di “visita su richiesta” ex lett. c) comma 1 dell’art. 41 del D.L 81/08. “… i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata …” Il protocollo d’intesa recepito dal DPCM 26/04, con conferma della circolare ministeriale, ha introdotto la visita medica da eseguire al rientro in azienda per i lavoratori già affetti da malattia Covid19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e indipendentemente dal periodo di assenza e, quindi, in deroga al disposto dell’art. 41 co 2 lettera e-ter, che ne fa previsione solo a seguito di 60 giorni di assenza continuativa per motivi di salute. Tale visita medica non è prevista per i lavoratori soggetti a isolamento fiduciario per sospetto pregresso contatto stretto o in quarantena perché rientrati da altre regioni. Analogamente a quella prevista dal DL 81/08, tale visita è intesa a valutare la piena idoneità alla mansione specifica di lavoratori ammalati Covid-19, tenuto conto di possibili sequele della patologia e/o di postumi persistenti o permanenti, quali ad esempio riduzione della funzionalità polmonare o di altra natura. A tale proposito, infatti, a compimento della visita menzionata il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione. Tale visita è specifica per i casi conclamati di Covid-19 e non già per casi sospetti mai diagnosticati o curati e va condotta a valle della presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del/dei rilasciata dal locale Dipartimento di Prevenzione ed effettuata con le consuete modalità incardinate all’art. 41 del D.Lgs. 81/08. E’possibile, quindi, richiedere eventualmente esami di laboratorio o strumentali e visite specialistiche che si rendessero necessarie con costi a carico del datore di lavoro.

c. la visita medica in occasione del cambio di mansione

d. la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Possono essere differibili, previa valutazione del medico competente, ad epoca successiva al 31 luglio 2020:

e. la visita medica periodica (art. 41, c. lett. b);

f. la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c.1, lett. e).

Relativamente agli esami strumentali:

1. è opportuno sospendere quelli che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2 quali le spirometrie; gli accertamenti ex art. 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001, qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti , con rigorose procedure di sanificazione e con idonei dispositivi di protezione.

2. per i tamponi e/o test sierologici, nei casi in cui i lavoratori intendano aderire all’eventuale indagine, si ricorda al medico competente oltre alla necessità di acquisizione del consenso informato da parte dei lavoratori che intendono sottoporsi all’indagine che in nessun caso i risultati delle analisi così condotte possono essere trasmessi e/o comunicati al datore di lavoro.

Nella circolare viene inoltre indicato che: “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy

Chi sono i lavoratori fragili?

Sono da considerarsi lavoratori fragili quei lavoratori, pubblici e privati, per i quali l’art. 26 della Legge 27 del 24/04/2020 (legge di conversione del cosiddetto decreto “Cura Italia”) istituisce una specifica tutela purché “in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992”.
In questi casi il medico di MMG può riconoscere un adeguato periodo di astensione dal lavoro che viene equiparato a ricovero ospedaliero (possibilità estesa fino al 31 luglio p.v. grazie all’ultima modifica del successivo art. 74 del cosiddetto decreto Rilancio).
Inoltre “in merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In considerazione di ciò … il medico competente … terrà conto della maggiore fragilità legata all’età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza …
Si può quindi ipotizzare che la “ fragilità” così individuata sia legata alla condizione individuale di maggiore facilità di essere contagiati dal nuovo coronavirus e, conseguentemente, risentire di una più elevata incidenza di complicanze gravi all’insorgenza della malattia conclamata.

Quali malattie indicano che un lavoratore è da considerarsi fragile ai fini della valutazione del rischio Covid-19 ?

La SIML (Società italiana di Medicina del Lavoro) e ANMA ( Associazione Nazionale Medici d’Azienda) hanno proposto di considerare per la sussistenza della condizione di “fragilità” le seguenti malattie croniche, statisticamente associate ai casi mortali correlati alla malattia Covid-19:
• Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive;
• Patologie oncologiche (tumori maligni) attive negli ultimi 5 anni;
• Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pacemaker e defibrillatori);
• Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare);
• Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato);
• Insufficienza renale cronica;
• Insufficienza surrenale cronica;
• Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
• Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
• Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
• Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica).
(da rammentare che anche la gravidanza è considerata da molti come una condizione di ipersuscettibilità al contagio).

Come deve procedere il medico competente?
Il Medico Competente deve valutare con attenzione la documentazione sanitaria presentata dai lavoratori, escludendo quella non pertinente. Risulta infatti poco accettabile ipotizzare di includere nel contesto di tale supposta “fragilità”, ad esempio, lavoratori di età superiore a 55 anni in assenza di patologie acclarate o dipendenti portatori di infermità di lieve grado ben controllate per esempio : soggetti cardiopatici/ipertesi in buon compenso circolatorio o diabetici in buon compenso metabolico o, ancora, lavoratori già affetti da malattie neoplastiche sistemiche o loco-regionali ormai superate e in assenza di segni clinico-strumentali di ripresa di malattia.
Occorre sottolineare che il medico competente può solo “segnalare” e “raccomandare” ma che la decisione finale sulle misure di tutela per i singoli lavoratori fragili rimane pur sempre in capo al datore di lavoro, unico soggetto in grado di prendere decisioni riguardanti la sua impresa e l’impiego dei propri dipendenti.

Bibliografia:
1. Circolare Ministero della Salute del 29 aprile 2020
2. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
3. “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” emanato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico
4. Legge 27 del 24/04/2020 (legge di conversione del decreto “Cura Italia”)
5. D.L. n. 34 del 19/05/2020 cosiddetto “ Decreto Rilancio”