Criteri e modalità
Erogazione contributi ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15/2003 per attuazione del Piano di Sorveglianza sierologica per febbre catarrale degli ovini
L.R. 15/2003
Art.8 Interventi a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie animali
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte all’attuazione di piani di sorveglianza sierologica perla febbre catarrale degli ovini (blue tongue) previsti dalla normativa vigente.
2. I contributi di cui al comma 1 sono diretti a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell’autorità dei propri capi per i controlli sanitari periodici.
3. Il contributo è concesso in base al numero di capi che viene reso disponibile per i prelievi su disposizione dell’autorità sanitaria competente; per ogni capo messo a disposizione dell’autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 100 euro per capo bovino e 20 euro per capo caprino, rapportata all’intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.
4. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono erogati dalle Aziende USL competenti per territorio.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata nell’anno 2003 la spesa di euro 500.000.